(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 18)
Art. 18.
(Opposizione alla dichiarazione di fallimento).
Contro la sentenza che dichiara il fallimento il debitore e
qualunque interessato possono fare opposizione nel termine di
quindici giorni dall'affissione della sentenza.
L'opposizione non puo' essere proposta da chi ha chiesto la
dichiarazione di fallimento.
L'opposizione e' proposta con atto di citazione da notificarsi al
curatore e al creditore richiedente.
L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza.