Art. 19. (Sentenza nel giudizio di opposizione e gravami). La sentenza che revoca il fallimento e' notificata al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se questi non e' opponente, e deve essere pubblicata, comunicata, affissa ed iscritta a norma dell'art. 17. La sentenza che rigetta l'opposizione e' notificata all'opponente. In entrambi i casi il termine per appellare e' di quindici giorni dalla notificazione della sentenza. Alla sentenza d'appello si applicano le disposizioni del primo e secondo comma.