(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 19)
                              Art. 19. 
          (Sentenza nel giudizio di opposizione e gravami). 
 
  La sentenza che revoca il fallimento e' notificata al curatore,  al
creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se  questi  non
e' opponente,  e  deve  essere  pubblicata,  comunicata,  affissa  ed
iscritta a norma dell'art. 17. 
  La sentenza che rigetta l'opposizione e' notificata all'opponente. 
  In entrambi i casi il termine per appellare e' di  quindici  giorni
dalla notificazione della sentenza. 
  Alla sentenza d'appello si applicano le disposizioni  del  primo  e
secondo comma.