(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 20)
                              Art. 20. 
       (Morte del fallito durante il giudizio di opposizione). 
 
  Se il fallito muore durante il giudizio di opposizione, il giudizio
prosegue in confronto delle persone indicate nell'art. 12,  osservate
le disposizioni degli articoli 299 e seguenti del codice di procedura
civile.