(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 21)
                              Art. 21. 
             (Revoca della dichiarazione di fallimento). 
 
  Se la sentenza dichiarativa di fallimento e' revocata restano salvi
gli  effetti  degli  atti  legalmente  compiuti  dagli   organi   del
fallimento. 
  Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono  liquidati
dal tribunale con decreto non soggetto a reclamo,  su  relazione  del
giudice delegato. 
  Le spese di procedura e il compenso al curatore sono a  carico  del
creditore istante, che e' stato condannato ai danni per avere chiesto
la dichiarazione di  fallimento  con  colpa.  In  caso  contrario  il
curatore puo' ottenere il pagamento, in tutto o in parte, secondo  le
modalita' stabilite dalle speciali norme vigenti  per  l'attribuzione
di  compensi  ai  curatori,  che  non  poterono  conseguire  adeguate
retribuzioni.