Art. 21. (Revoca della dichiarazione di fallimento). Se la sentenza dichiarativa di fallimento e' revocata restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi del fallimento. Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale con decreto non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato. Le spese di procedura e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante, che e' stato condannato ai danni per avere chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa. In caso contrario il curatore puo' ottenere il pagamento, in tutto o in parte, secondo le modalita' stabilite dalle speciali norme vigenti per l'attribuzione di compensi ai curatori, che non poterono conseguire adeguate retribuzioni.