Art. 22.
(Gravami contro il provvedimento che respinge l'istanza di
fallimento).
Il tribunale, che respinge il ricorso per la dichiarazione di
fallimento, provvede con decreto motivato.
Contro il decreto il creditore istante puo', entro quindici giorni
dalla comunicazione, proporre reclamo alla corte d'appello, la quale
provvede in camera di consiglio, sentiti il creditore istante e il
debitore.
Se la corte d'appello accoglie il ricorso, rimette d'ufficio gli
atti al tribunale per la dichiarazione di fallimento.