Art. 22. (Gravami contro il provvedimento che respinge l'istanza di fallimento). Il tribunale, che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento, provvede con decreto motivato. Contro il decreto il creditore istante puo', entro quindici giorni dalla comunicazione, proporre reclamo alla corte d'appello, la quale provvede in camera di consiglio, sentiti il creditore istante e il debitore. Se la corte d'appello accoglie il ricorso, rimette d'ufficio gli atti al tribunale per la dichiarazione di fallimento.