(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 22)
                              Art. 22. 
(Gravami  contro  il  provvedimento   che   respinge   l'istanza   di
                            fallimento). 
 
  Il tribunale, che respinge  il  ricorso  per  la  dichiarazione  di
fallimento, provvede con decreto motivato. 
  Contro il decreto il creditore istante puo', entro quindici  giorni
dalla comunicazione, proporre reclamo alla corte d'appello, la  quale
provvede in camera di consiglio, sentiti il creditore  istante  e  il
debitore. 
  Se la corte d'appello accoglie il ricorso,  rimette  d'ufficio  gli
atti al tribunale per la dichiarazione di fallimento.