(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 5)
                               Art. 5. 
                        (Stato d'insolvenza). 
 
  L'imprenditore che si trova in  stato  d'insolvenza  e'  dichiarato
fallito. 
  Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti
esteriori, i quali dimostrino che il debitore non e' piu' in grado di
soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.