(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 7)
                               Art. 7. 
           (Stato d'insolvenza risultante in sede penale). 
 
  Quando  l'insolvenza  risulta  dalla   fuga   o   dalla   latitanza
dell'imprenditore,  dalla  chiusura  dei  locali  dell'impresa,   dal
trafugamento, dalla  sostituzione  o  dalla  diminuzione  fraudolenta
dell'attivo  da  parte  dell'imprenditore,  il  procuratore  del   Re
Imperatore che  procede  contro  l'imprenditore  deve  richiedere  il
tribunale competente per la dichiarazione di fallimento.