(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 8)
                               Art. 8. 
         (Stato d'insolvenza risultante in giudizio civile). 
 
  Se nel corso di un  giudizio  civile  risulta  l'insolvenza  di  un
imprenditore che sia parte nel giudizio, il giudice ne  riferisce  al
tribunale competente per la dichiarazione di fallimento.