(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 8)
Art. 8.
(Stato d'insolvenza risultante in giudizio civile).
Se nel corso di un giudizio civile risulta l'insolvenza di un
imprenditore che sia parte nel giudizio, il giudice ne riferisce al
tribunale competente per la dichiarazione di fallimento.