Art. 9. (Competenza). Il fallimento e' dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa. L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, puo' essere dichiarato fallito nel Regno anche se e' stata pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero. Sono salve le convenzioni internazionali.