(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 9)
                               Art. 9. 
                            (Competenza). 
 
  Il  fallimento  e'  dichiarato  dal  tribunale   del   luogo   dove
l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa. 
  L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale  dell'impresa,
puo'  essere  dichiarato  fallito  nel  Regno  anche  se   e'   stata
pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero. 
  Sono salve le convenzioni internazionali.