Art. 16.
(Circoscrizioni del litorale del Regno).
Il litorale del Regno e' diviso in zone marittime; le zone sono
suddivise in compartimenti e questi in circondari.
Alla zona e preposto un direttore marittimo, al compartimento un
capo del compartimento, al circondario un capo del circondario.
Nell'ambito del compartimento in cui ha sede l'ufficio della
direzione marittima, il direttore marittimo e' anche capo del
compartimento. Nell'ambito del circondario in cui ha sede l'ufficio
del compartimento, il capo del compartimento e' anche capo del
circondario.
Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede ne'
l'ufficio del compartimento ne' l'ufficio del circondario sono
istituiti uffici locali di porto o delegazioni di spiaggia,
dipendenti dall'ufficio circondariale.
Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli
altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o
dell'approdo in cui hanno sede.