(Codice della navigazione-art. 16)
                              Art. 16. 
              (Circoscrizioni del litorale del Regno). 
 
  Il litorale del Regno e' diviso in zone  marittime;  le  zone  sono
suddivise in compartimenti e questi in circondari. 
 
  Alla zona e preposto un direttore marittimo,  al  compartimento  un
capo del compartimento,  al  circondario  un  capo  del  circondario.
Nell'ambito  del  compartimento  in  cui  ha  sede  l'ufficio   della
direzione  marittima,  il  direttore  marittimo  e'  anche  capo  del
compartimento. Nell'ambito del circondario in cui ha  sede  l'ufficio
del compartimento, il  capo  del  compartimento  e'  anche  capo  del
circondario. 
 
  Negli approdi di maggiore importanza in  cui  non  hanno  sede  ne'
l'ufficio  del  compartimento  ne'  l'ufficio  del  circondario  sono
istituiti  uffici  locali  di  porto  o  delegazioni   di   spiaggia,
dipendenti dall'ufficio circondariale. 
 
  Il capo del compartimento, il capo del circondario e i  capi  degli
altri  uffici  marittimi  dipendenti  sono  comandanti  del  porto  o
dell'approdo in cui hanno sede.