Art. 17.
(Attribuzioni degli uffici locali).
Il direttore marittimo esercita le attribuzioni conferitegli dal
presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti.
Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli
altri uffici marittimi dipendenti, oltre le attribuzioni conferite a
ciascuno di essi dal presente codice, dalle altre leggi e dai
regolamenti, esercitano, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni,
tutte le attribuzioni amministrative relative alla navigazione e al
traffico marittimo, che non siano specificamente conferite a
determinate autorita'.