(Codice della navigazione-art. 17)
                              Art. 17. 
                 (Attribuzioni degli uffici locali). 
 
  Il direttore marittimo esercita le  attribuzioni  conferitegli  dal
presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti. 
 
  Il capo del compartimento, il capo del circondario e i  capi  degli
altri uffici marittimi dipendenti, oltre le attribuzioni conferite  a
ciascuno di essi  dal  presente  codice,  dalle  altre  leggi  e  dai
regolamenti, esercitano, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni,
tutte le attribuzioni amministrative relative alla navigazione  e  al
traffico  marittimo,  che  non  siano  specificamente   conferite   a
determinate autorita'.