(Allegato-art. 10)
                              Art. 10. 
 
                     Illuminazione della cabina. 
 
  Le cabine, durante l'esercizio, devono essere illuminate;  in  caso
di mancanza o insufficienza di luce naturale, tale illuminazione deve
ottenersi mediante luce artificiale. 
 
  Le cabine degli ascensori di Categoria A e B, correnti  tra  pareti
cieche, devono essere permanentemente illuminate oppure munite di  un
sistema che provveda alla loro illuminazione  all'atto  dell'apertura
di una  porta  del  vano  e  fino  a  quando  il  passeggero  non  ha
abbandonato la cabina stessa.