Art. 10. Illuminazione della cabina. Le cabine, durante l'esercizio, devono essere illuminate; in caso di mancanza o insufficienza di luce naturale, tale illuminazione deve ottenersi mediante luce artificiale. Le cabine degli ascensori di Categoria A e B, correnti tra pareti cieche, devono essere permanentemente illuminate oppure munite di un sistema che provveda alla loro illuminazione all'atto dell'apertura di una porta del vano e fino a quando il passeggero non ha abbandonato la cabina stessa.