Art. 17. Calcolo delle funi e loro coefficiente di sicurezza. Le funi devono essere calcolate soltanto alla tensione statica massima non tenendo conto delle sollecitazioni di flessione. Salva la disposizione del terzo comma dell'art. 25, il coefficiente di sicurezza delle funi deve risultare almeno uguale a 12. Il carico di rottura delle funi deve essere stabilito pari a 80/100 della somma dei carichi di rottura dei singoli fili costituenti la fune.