(Allegato-art. 17)
                              Art. 17. 
 
        Calcolo delle funi e loro coefficiente di sicurezza. 
 
  Le funi devono essere  calcolate  soltanto  alla  tensione  statica
massima non tenendo conto delle sollecitazioni di flessione. 
 
  Salva la disposizione del terzo comma dell'art. 25, il coefficiente
di sicurezza delle funi deve risultare almeno uguale a 12. 
 
  Il carico di rottura delle funi deve essere stabilito pari a 80/100
della somma dei carichi di rottura dei singoli  fili  costituenti  la
fune.