Art. 19. Targhetta da applicarsi alle funi. Ogni fune deve essere munita di una targhetta, debitamente assicurata alla fune stessa, dalla quale risultino: il diametro della fune, il numero dei trefoli e duello totale dei fili, il diametro dei fili elementari, il passo dell'elica del filo nel trefolo, il carico unitario di rottura del materiale ed il carico totale di rottura della fune, nonche' la data di posa in opera della fune stessa.