(Allegato-art. 20)
                              Art. 20. 
 
                        Ricambio delle funi. 
 
  Il ricambio delle funi  deve  essere  effettuato  dal  proprietario
dell'ascensore o del montacarichi  non  appena  se  ne  manifesti  la
necessita'. 
 
  In caso di contestazione circa questa necessita' e'  stabilito  che
le funi devono essere senz'altro tolte d'opera quando il coefficiente
di sicurezza risulti inferiore ai  quattro  quinti  di  quello  preso
inizialmente a base del calcolo. 
 
  La verifica del  coefficiente  di  sicurezza  residuo  deve  essere
eseguita assumendo per carico di rottura della fune  quello  iniziale
diminuito del carico di rottura corrispondente al doppio della  somma
delle sezioni dei fili  rotti,  risultanti  all'esame  esterno  della
fune, compresi in una lunghezza di fune non superiore a quattro passi
dell'elica del filo nel trefolo.