Art. 20. Ricambio delle funi. Il ricambio delle funi deve essere effettuato dal proprietario dell'ascensore o del montacarichi non appena se ne manifesti la necessita'. In caso di contestazione circa questa necessita' e' stabilito che le funi devono essere senz'altro tolte d'opera quando il coefficiente di sicurezza risulti inferiore ai quattro quinti di quello preso inizialmente a base del calcolo. La verifica del coefficiente di sicurezza residuo deve essere eseguita assumendo per carico di rottura della fune quello iniziale diminuito del carico di rottura corrispondente al doppio della somma delle sezioni dei fili rotti, risultanti all'esame esterno della fune, compresi in una lunghezza di fune non superiore a quattro passi dell'elica del filo nel trefolo.