(Allegato-art. 21)
                              Art. 21. 
 
Coefficienti di sicurezza degli attacchi  dei  mezzi  traenti,  delle
                       catene e della cabina. 
 
  Gli attacchi  dei  mezzi  traenti  e  le  catene  devono  avere  un
coefficiente di sicurezza almeno uguale a 8. 
 
  Gli  altri  elementi  costitutivi  della  cabina  devono  avere  un
coefficiente di sicurezza almeno uguale a 6.