(Allegato-art. 22)
                              Art. 22. 
 
                  Organi di guida del contrappeso. 
 
  I contrappesi devono sempre scorrere tra guide metalliche ed essere
disposti in modo che non possano abbandonare tali guide. 
 
  Le guide dei contrappesi possono essere rigide oppure costituite da
funi di adatte caratteristiche. 
 
  Nel caso di guide rigide, la distanza minima tra i contrappesi e la
cabina e rispettivamente le difese al vano non deve essere  inferiore
a 5 cm. 
 
  In caso di guide costituite da  funi  detta  distanza  deve  essere
aumentata di 0,4 cm per ogni metro di lunghezza libera della guida.