Art. 22. Organi di guida del contrappeso. I contrappesi devono sempre scorrere tra guide metalliche ed essere disposti in modo che non possano abbandonare tali guide. Le guide dei contrappesi possono essere rigide oppure costituite da funi di adatte caratteristiche. Nel caso di guide rigide, la distanza minima tra i contrappesi e la cabina e rispettivamente le difese al vano non deve essere inferiore a 5 cm. In caso di guide costituite da funi detta distanza deve essere aumentata di 0,4 cm per ogni metro di lunghezza libera della guida.