Art. 24. Dispositivi paracadute per il contrappeso. Qualora il contrappeso scorra al disopra di un locale di transito, esso deve essere munito di un dispositivo paracadute, atto ad arrestarlo sulle guide, che agisca nel caso di rottura di tutte le funi o catene di sospensione. In luogo del dispositivo paracadute puo' essere installato un adatto riparo che, tenuto conto del peso e dell'altezza massima di caduta, sia tale da trattenere detto contrappeso nel caso che si verifichi la rottura sopradetta.