(Allegato-art. 24)
                              Art. 24. 
 
             Dispositivi paracadute per il contrappeso. 
 
  Qualora il contrappeso scorra al disopra di un locale di  transito,
esso deve  essere  munito  di  un  dispositivo  paracadute,  atto  ad
arrestarlo sulle guide, che agisca nel caso di rottura  di  tutte  le
funi o catene di sospensione. In  luogo  del  dispositivo  paracadute
puo' essere installato un adatto riparo che, tenuto conto del peso  e
dell'altezza  massima  di  caduta,  sia  tale  da  trattenere   detto
contrappeso nel caso che si verifichi la rottura sopradetta.