(Allegato-art. 25)
                              Art. 25. 
 
Dispositivi paracadute e contro l'eccesso di velocita' per la cabina. 
 
  Gli  ascensori  ed  i  montacarichi  devono  essere  muniti  di  un
dispositivo paracadute che provveda a bloccare la canina sulle  guide
nel caso di rottura di tutte le funi o catene di  sospensione.  Negli
impianti in cui le funi o catene di sospensione sono in numero minore
di quattro, il dispositivo paracadute deve funzionare per  rottura  o
per allentamento anche di una sola fune o catena di sospensione. 
 
  Gli ascensori di Categoria A e B  devono  essere  provvisti  di  un
dispositivo di sicurezza contro l'eccesso di velocita' che provveda a
bloccare la cabina sulle guide quando quest'ultima assuma in  discesa
una velocita' superiore del 40% a quella di esercizio; nel  caso  che
l'argano  non  sia  autofrenante,  deve  essere  pure   previsto   un
dispositivo di sicurezza contro l'eccesso di velocita' che  eviti  la
possibilita' che la cabina assuma in salita una  velocita'  superiore
del 40% a quella di esercizio. 
 
  Per le cabine sospese da quattro o piu' funi  e'  sufficiente,  sia
per gli ascensori di Categoria A  e  B  che  per  i  montacarichi  di
Categoria C, la installazione dei soli due dispositivi  di  sicurezza
contro  l'eccesso  di  velocita',  sempreche'  il   coefficiente   di
sicurezza delle funi risulti almeno uguale a 20. 
 
  In ogni caso, l'entrata in funzione  di  uno  dei  due  dispositivi
contro l'eccesso di velocita',  oppure  la  rottura  od  il  semplice
allentamento anche di una sola fune  o  catena  di  sospensione  deve
automaticamente produrre l'arresto dell'argano. 
 
  Le cabine degli ascensori di Categoria A e  B,  a  partire  da  una
velocita' di esercizio di 85 cm al secondo, devono essere  munite  di
organi di  presa  sulle  guide  con  ammortizzatori  od  a  frenatura
progressiva.