Art. 25. Dispositivi paracadute e contro l'eccesso di velocita' per la cabina. Gli ascensori ed i montacarichi devono essere muniti di un dispositivo paracadute che provveda a bloccare la canina sulle guide nel caso di rottura di tutte le funi o catene di sospensione. Negli impianti in cui le funi o catene di sospensione sono in numero minore di quattro, il dispositivo paracadute deve funzionare per rottura o per allentamento anche di una sola fune o catena di sospensione. Gli ascensori di Categoria A e B devono essere provvisti di un dispositivo di sicurezza contro l'eccesso di velocita' che provveda a bloccare la cabina sulle guide quando quest'ultima assuma in discesa una velocita' superiore del 40% a quella di esercizio; nel caso che l'argano non sia autofrenante, deve essere pure previsto un dispositivo di sicurezza contro l'eccesso di velocita' che eviti la possibilita' che la cabina assuma in salita una velocita' superiore del 40% a quella di esercizio. Per le cabine sospese da quattro o piu' funi e' sufficiente, sia per gli ascensori di Categoria A e B che per i montacarichi di Categoria C, la installazione dei soli due dispositivi di sicurezza contro l'eccesso di velocita', sempreche' il coefficiente di sicurezza delle funi risulti almeno uguale a 20. In ogni caso, l'entrata in funzione di uno dei due dispositivi contro l'eccesso di velocita', oppure la rottura od il semplice allentamento anche di una sola fune o catena di sospensione deve automaticamente produrre l'arresto dell'argano. Le cabine degli ascensori di Categoria A e B, a partire da una velocita' di esercizio di 85 cm al secondo, devono essere munite di organi di presa sulle guide con ammortizzatori od a frenatura progressiva.