Art. 27. Dispositivi di chiusura e di controllo. La messa in marcia dell'argano non deve poter avvenire fino a che tutte le porte degli accessi al vano non siano chiuse e bloccate. Ciascuna porta degli accessi al vano deve essere munita di una serratura che ne impedisca l'apertura fino a che la cabina non vi si trovi ferma di fronte entro un limite massimo, riferito al pavimento della cabina, di 16 cm al disopra o al disotto del rispettivo piano di calpestio del ripiano di accesso e fino a che gli organi di manovra dell'argano non siano disinseriti. E' ammesso il funzionamento del livellatore di piano a porta di accesso al vano aperta, nel limite di tolleranza di 16 cm sopradetto, purche' la velocita' di livellazione non sia superiore a 30 cm al secondo. Le porte della cabina devono essere munite di contatti di sicurezza che impediscano il movimento della cabina se le porte stesse non sono chiuse o lo arrestino se vengono aperte durante il moto. Qualora la porta della cabina sia munita di un dispositivo meccanico che ne impedisca l'apertura fino a che la cabina non si trovi affacciata in corrispondenza di un accesso al vano, e' ammessa la possibilita' di apertura della porta stessa quando il pavimento della cabina si trova entro un limite massimo di 16 cm al disopra o al disotto del pavimento del piano dinanzi al quale la cabina stessa si deve arrestare. E' ammesso il funzionamento del livellatore di piano a porta della cabina aperta nel limite di tolleranza di 16 cm sopradetto e per la velocita' massima di livellazione sopra indicata.