(Allegato-art. 27)
                              Art. 27. 
 
               Dispositivi di chiusura e di controllo. 
 
  La messa in marcia dell'argano non deve poter avvenire fino  a  che
tutte le porte degli accessi al vano non siano chiuse e bloccate. 
 
  Ciascuna porta degli accessi al vano  deve  essere  munita  di  una
serratura che ne impedisca l'apertura fino a che la cabina non vi  si
trovi ferma di fronte entro un limite massimo, riferito al  pavimento
della cabina, di 16 cm al disopra o al disotto del  rispettivo  piano
di calpestio del ripiano di accesso  e  fino  a  che  gli  organi  di
manovra dell'argano non siano disinseriti. 
 
  E' ammesso il funzionamento del livellatore di  piano  a  porta  di
accesso al vano aperta, nel limite di tolleranza di 16 cm sopradetto,
purche' la velocita' di livellazione non sia superiore  a  30  cm  al
secondo. 
 
  Le porte della cabina devono essere munite di contatti di sicurezza
che impediscano il movimento della cabina se le porte stesse non sono
chiuse o lo arrestino se vengono aperte durante il moto. 
 
  Qualora  la  porta  della  cabina  sia  munita  di  un  dispositivo
meccanico che ne impedisca l'apertura fino a che  la  cabina  non  si
trovi affacciata in corrispondenza di un accesso al vano, e'  ammessa
la possibilita' di apertura della porta stessa  quando  il  pavimento
della cabina si trova entro un limite massimo di 16 cm al  disopra  o
al disotto del pavimento del piano dinanzi al quale la cabina  stessa
si deve arrestare. 
 
  E' ammesso il funzionamento del livellatore di piano a porta  della
cabina aperta nel limite di tolleranza di 16 cm sopradetto e  per  la
velocita' massima di livellazione sopra indicata.