Art. 29. Disincaglio della cabina e manovra di emergenza. Gli ascensori ed i montacarichi devono essere provvisti di un organo indipendente dall'apparecchio motore per il disincaglio della cabina in caso di arresto della medesima in posizione intermedia tra i piani. Una delle porte di accesso al vano deve poter essere aperta, indipendentemente dal sistema di blocco e di manovra, mediante una chiave speciale in consegna ad apposito incaricato. La porta della cabina deve poter essere aperta dall'esterno della cabina, indipendentemente dal sistema di manovra, quando la cabina stessa sia portata in corrispondenza dell'accesso al vano di cui sopra. La possibilita' della messa in marcia della cabina deve essere esclusa anche quando l'apertura delle porte di cui sopra sia stata effettuata mediante il mezzo di eccezione sopradetto.