(Allegato-art. 32)
                              Art. 32. 
 
                      Sospensione del servizio. 
 
  In  caso  di  sospensione  del  servizio   dell'ascensore   o   del
montacarichi, per ragioni di sicurezza, si deve verificare che  tutte
le porte degli accessi al vano non si possano  aprire  bloccando  poi
quella dinanzi alla quale la cabina  si  trova  affacciata.  Si  deve
inoltre portare a conoscenza degli utenti  la  sospensione  stessa  a
mezzo  di  un  avviso  bene  in  vista  da  applicarsi   alla   porta
dell'accesso al vano del piano terreno.