Art. 32. Sospensione del servizio. In caso di sospensione del servizio dell'ascensore o del montacarichi, per ragioni di sicurezza, si deve verificare che tutte le porte degli accessi al vano non si possano aprire bloccando poi quella dinanzi alla quale la cabina si trova affacciata. Si deve inoltre portare a conoscenza degli utenti la sospensione stessa a mezzo di un avviso bene in vista da applicarsi alla porta dell'accesso al vano del piano terreno.