(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                    Porte degli accessi al vano. 
 
  Tutti gli accessi al vano dell'ascensore o del montacarichi  devono
essere  muniti  di  robuste  porte  apribili  verso  l'esterno  od  a
scorrimento lungo la parete. 
 
  Agli effetti delle presenti  norme  si  denominano  porte  anche  i
cancelli di chiusura degli accessi al vano. 
 
  Le dette porte devono essere eseguite ed installate in modo da  non
dar luogo a giochi che ostacolino  il  perfetto  funzionamento  delle
serrature di sicurezza. 
 
  Le dette porte devono avere un'altezza non minore di 1,90 m per gli
ascensori di Categoria A e  B,  di  1,80  m  per  i  montacarichi  di
Categoria C ed una distanza orizzontale dalla porta della cabina  non
superiore a 10 cm. Tale distanza  deve  intendersi  come  la  massima
effettiva risultante fra le due porte  e  pertanto  non  puo'  essere
stabilita rispetto ad eventuali sagomature in aggetto esistenti sulle
porte stesse. 
 
  Nelle porte degli accessi, al vano sono ammesse griglie o traforati
metallici aventi vani di larghezza non superiore a 3 cm, salvo quanto
disposto  dall'art.  9  per  ascensori  di  Categoria  B  e   per   i
montacarichi di Categoria C le di cui  cabine  non  siano  munite  di
porte di chiusura; negli ascensori di Categoria A e  B  sono  ammessi
pure riquadri di vetro di  sicurezza  purche'  questi  rispondano  ai
requisiti indicati negli articoli 84, 85, 86, 87, 88 ed 89. 
 
  Le porte, se del tipo flessibile, non  devono  presentare,  tra  le
aste costituenti le porte stesse, luci di larghezza  superiore  a  12
mm.