Art. 4. Porte degli accessi al vano. Tutti gli accessi al vano dell'ascensore o del montacarichi devono essere muniti di robuste porte apribili verso l'esterno od a scorrimento lungo la parete. Agli effetti delle presenti norme si denominano porte anche i cancelli di chiusura degli accessi al vano. Le dette porte devono essere eseguite ed installate in modo da non dar luogo a giochi che ostacolino il perfetto funzionamento delle serrature di sicurezza. Le dette porte devono avere un'altezza non minore di 1,90 m per gli ascensori di Categoria A e B, di 1,80 m per i montacarichi di Categoria C ed una distanza orizzontale dalla porta della cabina non superiore a 10 cm. Tale distanza deve intendersi come la massima effettiva risultante fra le due porte e pertanto non puo' essere stabilita rispetto ad eventuali sagomature in aggetto esistenti sulle porte stesse. Nelle porte degli accessi, al vano sono ammesse griglie o traforati metallici aventi vani di larghezza non superiore a 3 cm, salvo quanto disposto dall'art. 9 per ascensori di Categoria B e per i montacarichi di Categoria C le di cui cabine non siano munite di porte di chiusura; negli ascensori di Categoria A e B sono ammessi pure riquadri di vetro di sicurezza purche' questi rispondano ai requisiti indicati negli articoli 84, 85, 86, 87, 88 ed 89. Le porte, se del tipo flessibile, non devono presentare, tra le aste costituenti le porte stesse, luci di larghezza superiore a 12 mm.