Art. 6. Difese del vano. Nei vani delle scale, entro i quali siano da installare ascensori o montacarichi, per tutte le parti che distano dagli organi mobili dell'ascensore o del montacarichi meno di 70 cm devono essere applicate, per un'altezza minima di 1,70 m a partire dal piano di calpestio dei ripiani e rispettivamente dal ciglio dei gradini, robuste difese di materiale incombustibile in modo tale che resti impedita la possibilita' di sporgersi con qualunque parte del corpo entro i vani stessi nei sopradetti limiti di distanza dagli organi mobili. Difese dello stesso tipo devono essere applicate alle porte degli accessi al vano quando queste sono rappresentate da cancelli. Le difese del vano possono essere costituite da rete metallica solidamente intelaiata, le di cui maglie non abbiano ampiezza superiore a 3 cm. Sono ammessi pure, per queste difese, riquadri di vetro di sicurezza purche' questi rispondano ai requisiti indicati negli articoli 84, 85, 86 ed 87.