(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
 
                          Difese del vano. 
 
  Nei vani delle scale, entro i quali siano da installare ascensori o
montacarichi, per tutte le parti  che  distano  dagli  organi  mobili
dell'ascensore o  del  montacarichi  meno  di  70  cm  devono  essere
applicate, per un'altezza minima di 1,70 m a  partire  dal  piano  di
calpestio dei ripiani  e  rispettivamente  dal  ciglio  dei  gradini,
robuste difese di materiale incombustibile in  modo  tale  che  resti
impedita la possibilita' di sporgersi con qualunque parte  del  corpo
entro i vani stessi nei sopradetti limiti di  distanza  dagli  organi
mobili. 
 
  Difese dello stesso tipo devono essere applicate alle  porte  degli
accessi al vano quando queste sono rappresentate da cancelli. 
 
  Le difese del vano possono  essere  costituite  da  rete  metallica
solidamente  intelaiata,  le  di  cui  maglie  non  abbiano  ampiezza
superiore a 3 cm. Sono ammessi pure, per queste difese,  riquadri  di
vetro di sicurezza purche' questi rispondano  ai  requisiti  indicati
negli articoli 84, 85, 86 ed 87.