Art. 7. Estensione delle difese del vano. Per gli ascensori di Categoria A e B le difese del vano, sul fronte corrispondente agli accessi alla cabina, devono essere estese in altezza per tutta la lunghezza della corsa, avere una larghezza non minore di quella delle chiusure degli accessi al vano ed essere poste in continuazione di queste ultime. Tale estensione delle difese del vano non e' richiesta quando la cabina e' munita di una sola porta di accesso, sempreche' la porta stessa sia munita di un dispositivo meccanico che ne impedisca l'apertura fino a che la cabina non si trovi affacciata in corrispondenza di un accesso al vano. Per le cabine munite di due porte di accesso, quando una porta serve di accesso per un solo piano e l'altra per gli altri piani, e' ammesso il dispositivo di cui sopra e la conseguente limitazione dell'altezza della difesa del vano, limitatamente a questa ultima porta. Il detto dispositivo meccanico non e' richiesto per le porte dei montacarichi di Categoria C.