(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                  Estensione delle difese del vano. 
 
  Per gli ascensori di Categoria A e B le difese del vano, sul fronte
corrispondente agli accessi alla  cabina,  devono  essere  estese  in
altezza per tutta la lunghezza della corsa, avere una  larghezza  non
minore di quella delle chiusure degli accessi al vano ed essere poste
in continuazione di queste ultime. 
 
  Tale estensione delle difese del vano non e'  richiesta  quando  la
cabina e' munita di una sola porta di accesso,  sempreche'  la  porta
stessa sia munita  di  un  dispositivo  meccanico  che  ne  impedisca
l'apertura  fino  a  che  la  cabina  non  si  trovi  affacciata   in
corrispondenza di un accesso al vano. Per le  cabine  munite  di  due
porte di accesso, quando una porta serve di accesso per un solo piano
e l'altra per gli altri piani, e' ammesso il dispositivo di cui sopra
e la conseguente limitazione  dell'altezza  della  difesa  del  vano,
limitatamente a questa ultima porta. 
 
  Il detto dispositivo meccanico non e' richiesto per  le  porte  dei
montacarichi di Categoria C.