(Allegato-art. 9)
                               Art. 9. 
 
                         Porte della cabina. 
 
  Le porte delle cabine devono avere un'altezza non minore di 1,90  m
negli ascensori di Categoria A e B e di 1,80 m  nei  montacarichi  di
Categoria C e devono essere apribili verso l'interno o a scorrimento. 
 
  Nelle porte delle cabine sono ammesse griglie o traforati metallici
purche' questi rispondano ai requisiti indicati  nell'art.  8;  negli
ascensori di Categoria A e B sono ammessi pure riquadri di  vetro  di
sicurezza purche'  questi  rispondano  ai  requisiti  indicati  negli
articoli 84, 85, 86, 87, 88 ed 89. 
 
  Le porte, se del tipo flessibile, non  devono  presentare,  tra  le
aste costituenti le porte stesse, luci di larghezza  superiore  a  12
mm. 
 
  Le cabine degli ascensori di Categoria  B  e  dei  montacarichi  di
Categoria C possono non essere munite di porte di chiusura quando  il
vano da esse percorso,  nei  lati  dove  la  cabina  e'  aperta,  sia
completamente limitato, senza sporgenze interne pericolose, da pareti
cieche o da reti,  griglie  o  traforati  metallici  aventi  vani  di
larghezza non superiore a 1 cm e  distanti  al  massimo  4  cm  dalla
cabina stessa. Uguali griglie o traforati metallici devono in  questo
caso essere applicati anche alle porte  di  accesso  al  vano  quando
queste sono rappresentate da cancelli o da porte non a parete piena.