Art. 9. Porte della cabina. Le porte delle cabine devono avere un'altezza non minore di 1,90 m negli ascensori di Categoria A e B e di 1,80 m nei montacarichi di Categoria C e devono essere apribili verso l'interno o a scorrimento. Nelle porte delle cabine sono ammesse griglie o traforati metallici purche' questi rispondano ai requisiti indicati nell'art. 8; negli ascensori di Categoria A e B sono ammessi pure riquadri di vetro di sicurezza purche' questi rispondano ai requisiti indicati negli articoli 84, 85, 86, 87, 88 ed 89. Le porte, se del tipo flessibile, non devono presentare, tra le aste costituenti le porte stesse, luci di larghezza superiore a 12 mm. Le cabine degli ascensori di Categoria B e dei montacarichi di Categoria C possono non essere munite di porte di chiusura quando il vano da esse percorso, nei lati dove la cabina e' aperta, sia completamente limitato, senza sporgenze interne pericolose, da pareti cieche o da reti, griglie o traforati metallici aventi vani di larghezza non superiore a 1 cm e distanti al massimo 4 cm dalla cabina stessa. Uguali griglie o traforati metallici devono in questo caso essere applicati anche alle porte di accesso al vano quando queste sono rappresentate da cancelli o da porte non a parete piena.