Art. 5. Chiunque desidera divenir socio effettivo deve farne domanda alla presidenza per mezzo di due soci effettivi che lo propongono. Gli Istituti scolastici e gli Enti di cultura regolarmente costituiti sono accolti come soci dietro semplice domanda. Nei riguardi della Societa', gli Istituti e gli Enti sopradetti s'intenderanno rappresentati dal rispettivo capo o da un suo delegato. Il Consiglio direttivo della Societa' decide intorno all'ammissione dei nuovi soci.