(Statuto della Società italiana per il progresso delle scienze- art. 9)
                               Art. 9. 

 
  I soci si distinguono in: 

 
  Soci d'onore; 

 
                    fondatori, 
  Ordinari benemeriti, 
                    annuali. 

 
  La nomina dei soci d'onore e' a vita e deve cadere  su  persone  di
alto valore scientifico o altamente  benemerite  della  Societa'.  La
nomina viene fatta dal  Consiglio  di  presidenza,  il  quale  prende
all'uopo in considerazione anche le proposte presentate dal  Comitato
scientifico, di cui all'art. 16. 
  Il numero dei soci d'onore non puo'  essere  maggiore  di  60,  dei
quali 10 italiani. 
  Il regolamento  determina  le  condizioni  per  l'iscrizione  nelle
categorie dei soci: 1) fondatori; 2) benemeriti; 3) annuali.