(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 4)
                               Art. 4. 
(D. L. 10 marzo 1946, n. 74. artt. 4, 5, 6 e 12 e L. 20 gennaio 1948,
                            n. 6. art. 3) 

 
  L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale  delle  liste
elettorali, la ripartizione dei Comuni in  sezioni  elettorali  e  la
scelta dei luoghi di riunione per la elezione sono disciplinate dalle
disposizioni di cui alle leggi 7 ottobre 1947, n. 1058 e 23  dicembre
1947, n. 1453.