Art. 4. (D. L. 10 marzo 1946, n. 74. artt. 4, 5, 6 e 12 e L. 20 gennaio 1948, n. 6. art. 3) L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione per la elezione sono disciplinate dalle disposizioni di cui alle leggi 7 ottobre 1947, n. 1058 e 23 dicembre 1947, n. 1453.