Art. 11. (Regolazione della facolta' di cessione per il personale delle Ferrovie dello Stato). Per il personale dipendente dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato, la facolta' di contrarre prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario e' regolata dalle leggi che lo riguardano. Per quanto non e' contemplato in dette leggi si applicano le disposizioni del presente titolo.