(Testo Unico - Art. 11)
                              Art. 11. 
(Regolazione della  facolta'  di  cessione  per  il  personale  delle
                       Ferrovie dello Stato). 
 
  Per il personale dipendente dalla  Amministrazione  delle  ferrovie
dello Stato, la facolta' di  contrarre  prestiti  verso  cessione  di
quote  di  stipendio  o  salario  e'  regolata  dalle  leggi  che  lo
riguardano. 
  Per quanto non e'  contemplato  in  dette  leggi  si  applicano  le
disposizioni del presente titolo.