Art. 12. (Del salario degli operai dello Stato ai fini della cessione). Il salario degli operai dello Stato e' considerato, ai fini dell'art. 6, fisso e continuativo anche se corrisposto per le sole giornate lavorative o di effettiva prestazione di opera. La somma cedibile sui salari degli operai dipendenti dallo Stato e' ragguagliata al prodotto del salario giornaliero che si percepisce al tempo della domanda del prestito, moltiplicato per il numero delle giornate lavorative di un anno.