(Testo Unico - Art. 12)
                              Art. 12. 
   (Del salario degli operai dello Stato ai fini della cessione). 
 
  Il salario  degli  operai  dello  Stato  e'  considerato,  ai  fini
dell'art. 6, fisso e continuativo anche se corrisposto  per  le  sole
giornate lavorative o di effettiva prestazione di opera. 
  La somma cedibile sui salari degli operai dipendenti dallo Stato e'
ragguagliata al prodotto del salario giornaliero che si percepisce al
tempo della domanda del prestito, moltiplicato per  il  numero  delle
giornate lavorative di un anno.