(Testo Unico - Art. 15)
                              Art. 15. 
              (Istituti ammessi a concedere prestiti). 
 
  Sono ammessi a concedere prestiti agli impiegati e salariati  dello
Stato ed ai personali di cui agli articoli 9 e 10, verso cessione  di
quote di stipendio o salario, soltanto gli istituti di credito  e  di
previdenza costituiti  fra  impiegati  e  salariati  delle  pubbliche
amministrazioni,  l'istituto  nazionale   delle   assicurazioni,   le
societa' di assicurazioni legalmente esercenti,  gli  istituti  e  le
societa' esercenti il credito,  escluse  quelle  costituite  in  nome
collettivo e in accomandita semplice, le  casse  di  risparmio  ed  i
monti di credito su pegno.