(Testo Unico - Art. 17)
                              Art. 17. 
                  (Contributi a favore del Fondo). 
 
  Salvo quanto e' disposto per  i  segretari  comunali  nell'articolo
seguente, agli impiegati civili e militari e ai salariati dello Stato
e ai personali di cui agli articoli 9 e 10 e' ritenuto ogni  mese,  a
favore del Fondo  per  il  credito  ai  dipendenti  dello  Stato,  un
contributo di centesimi dieci per ogni cento lire dello  stipendio  o
del salario lordo mensile. 
  I  contributi  sono  rimborsabili  soltanto  nel  caso  di   errata
liquidazione. 
  L'azione per il rimborso si prescrive in due anni a  decorrere  dal
primo del mese successivo a quello in cui  fu  eseguita  la  indebita
ritenuta. 
  La restituzione avviene senza interessi.