Art. 17. (Contributi a favore del Fondo). Salvo quanto e' disposto per i segretari comunali nell'articolo seguente, agli impiegati civili e militari e ai salariati dello Stato e ai personali di cui agli articoli 9 e 10 e' ritenuto ogni mese, a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, un contributo di centesimi dieci per ogni cento lire dello stipendio o del salario lordo mensile. I contributi sono rimborsabili soltanto nel caso di errata liquidazione. L'azione per il rimborso si prescrive in due anni a decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui fu eseguita la indebita ritenuta. La restituzione avviene senza interessi.