(Testo Unico - Art. 23)
                              Art. 23. 
          (Casi di limitazione della durata dei prestiti). 
 
  L'impiegato o il salariato cui manchino, per conseguire il  diritto
al collocamento a riposo, a norma delle disposizioni in vigore,  meno
di dieci anni, non puo' contrarre un prestito superiore alla cessione
di  tante  quote  mensili  quanti  siano  i  mesi  necessari  per  il
conseguimento del diritto al collocamento a riposo. 
  Gli ufficiali invalidi o mutilati di guerra, riassunti in  servizio
sedentario, possono contrarre prestiti in misura non  superiore  alla
cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per  il
raggiungimento dello speciale limite di eta' per il loro collocamento
a riposo. 
  Per gli ufficiali nelle posizioni speciali, di cui all'articolo  8,
i prestiti non possono essere superiori alla cessione di tante  quote
mensili quanti siano i mesi che mancano per la fine  della  posizione
speciale.