Art. 24. (Indicazione di coloro che non possono contrarre prestiti). Non possono ottenere prestiti: a) coloro che non comprovino, nei modi stabiliti dal regolamento, di avere sana costituzione fisica; b) gli impiegati che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' o che lo compiano entro il mese successivo a quello in cui il prestito dovrebbe concedersi, e i salariati che abbiano compiuto, o compiano nello anzidetto termine, sessanta anni di eta', se uomini e cinquantacinque, se donne; c) coloro che siano ancora soggetti agli obblighi di leva; d) coloro che non siano in attivita' di servizio. La esclusione per questo motivo non si applica agli ufficiali che si trovino nelle posizioni speciali indicate nell'art. 8.