(Testo Unico - Art. 24)
                              Art. 24. 
     (Indicazione di coloro che non possono contrarre prestiti). 
 
  Non possono ottenere prestiti: 
    a) coloro che non comprovino, nei modi stabiliti dal regolamento,
di avere sana costituzione fisica; 
    b) gli impiegati che abbiano compiuto il sessantacinquesimo  anno
di eta' o che lo compiano entro il mese successivo a quello in cui il
prestito dovrebbe concedersi, e i salariati che abbiano  compiuto,  o
compiano nello anzidetto termine, sessanta anni di eta', se uomini  e
cinquantacinque, se donne; 
    c) coloro che siano ancora soggetti agli obblighi di leva; 
    d) coloro che non siano in attivita' di servizio.  La  esclusione
per questo motivo non si applica agli ufficiali che si trovino  nelle
posizioni speciali indicate nell'art. 8.