Art. 26. (Interessi e inizio dell'ammortamento dei prestiti). Gli interessi sono liquidati con il metodo a scalare al tasso del 4,50 per cento, modificabile, in seguito a conforme richiesta del Comitato amministrativo, di cui all'art. 22, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro del tesoro e sentito il Consiglio dei Ministri. Gli interessi sono trattenuti in anticipo all'atto della somministrazione del prestito. L'estinzione di ciascun prestito ha inizio dal prime giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui il prestito e' somministrato; agli effetti del calcolo degli interessi, si considera iniziata dal primo giorno del terzo mese.