(Testo Unico - Art. 26)
                              Art. 26. 
        (Interessi e inizio dell'ammortamento dei prestiti). 
 
  Gli interessi sono liquidati con il metodo a scalare al  tasso  del
4,50 per cento, modificabile, in seguito  a  conforme  richiesta  del
Comitato  amministrativo,  di  cui  all'art.  22,  con  decreto   del
Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro  del
tesoro e sentito  il  Consiglio  dei  Ministri.  Gli  interessi  sono
trattenuti in anticipo all'atto della somministrazione del prestito. 
  L'estinzione di ciascun prestito ha inizio  dal  prime  giorno  del
mese immediatamente  successivo  a  quello  in  cui  il  prestito  e'
somministrato; agli effetti del calcolo degli interessi, si considera
iniziata dal primo giorno del terzo mese.