(Testo Unico - Art. 32)
                              Art. 32. 
(Rischi che assume il Fondo con la garanzia - Conseguenti obblighi  e
                              diritti). 
 
  Con la prestazione della garanzia di cui al n. 1  dell'art.  16  il
Fondo per il credito ai dipendenti  dello  Stato  assume  i  seguenti
rischi: 
    a) morte del cedente prima che sia estinta la cessione; 
    b) cessazione del cedente dal servizio per qualunque causa, senza
diritto a pensione, indennita' od altro assegno di quiescenza, oppure
con diritto ad assegno  insufficiente  al  normale  ammortamento  del
prestito; 
    c) riduzione dello stipendio o salario del  cedente  per  effetto
della quale non sia piu' consentita la ritenuta  della  intera  quota
ceduta. 
  Il  Fondo  ha  facolta'  di  adempiere  l'obbligo  della   garanzia
corrispondendo mensilmente la quota o parte di quota di  stipendio  o
salario ceduta, per la quale sia venuta a mancare la possibilita'  di
trattenuta  ovvero  riscattando  la  cessione  con  l'abbuono   degli
interessi in piu' percetti dal cessionario. 
  Il Fondo, nel rivalersi verso il cedente  delle  somme  pagate  per
conto di lui, liquida a proprio favore gli interessi a scalare sulle 
somme stesse al saggio originario del contratto di mutuo fino alla 
  scadenza del  contratto  ed  al  saggio  legale  civile  dopo  tale
  scadenza. 
Nel caso di cui alla lettera c) il Fondo recupera le somme pagate 
per conto del cedente, cogli interessi,  mediante  il  corrispondente
prolungamento della ritenuta mensile sullo stipendio o salario, salva
la facolta' di cui all'art. 45.