(Testo Unico - Art. 37)
                              Art. 37. 
        (Rivalsa da parte del Fondo per errori od omissioni). 
 
  Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato  ha  facolta'  di
rivalersi, mediante ritenute sullo stipendio o salario,  anche  oltre
il limite del quinto e fino al massimo  di  un  terzo,  di  ogni  suo
credito  derivante  da  errori  od   omissioni   verificatisi   nella
concessione  o  garanzia  di  prestiti  o  nel  corso  dei   relativi
ammortamenti. 
  In ogni caso, la ritenuta di cui al precedente comma, sommata  alla
quota ceduta, non puo' eccedere la meta' dello stipendio o salario.