Art. 37. (Rivalsa da parte del Fondo per errori od omissioni). Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato ha facolta' di rivalersi, mediante ritenute sullo stipendio o salario, anche oltre il limite del quinto e fino al massimo di un terzo, di ogni suo credito derivante da errori od omissioni verificatisi nella concessione o garanzia di prestiti o nel corso dei relativi ammortamenti. In ogni caso, la ritenuta di cui al precedente comma, sommata alla quota ceduta, non puo' eccedere la meta' dello stipendio o salario.