(Testo Unico - Art. 38)
                              Art. 38. 
                (Estinzione anticipata di cessione). 
 
  Quando siano trascorsi almeno due anni dall'inizio di una  cessione
stipulata per un quinquennio od almeno quattro  anni  dall'inizio  di
una cessione stipulata per un decennio, il  cedente  ha  facolta'  di
estinguerla mediante versamento dell'intero debito residuo. 
  In tal caso, sull'importo di ciascuna quota mensile di stipendio  o
salario non ancora scaduta,  il  cessionario  e'  tenuto  a  scontare
l'interesse pel tempo in cui e' anticipato il  rispettivo  pagamento,
calcolando lo sconto allo stesso saggio  al  quale  fu  accordato  il
mutuo. 
  Nello stesso caso il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato
e' tenuto a restituire una quota del premio di  garanzia  riscosso  a
norma della lettera b) dell'art. 27, in relazione  all'entita'  della
somma  pagata  in  anticipo  e  al  periodo  di  abbreviazione  della
garanzia. 
  Agli effetti dello sconto degli interessi e del premio di garanzia,
il versamento a saldo si considera in ogni caso  come  avvenuto  alla
fine del mese in cui viene effettuato.