(Testo Unico - Art. 39)
                              Art. 39. 
                       (Rinnovo di cessione). 
 
  E'  vietato  di  contrarre  una  nuova  cessione  prima  che  siano
trascorsi almeno due anni dall'inizio della cessione stipulata per un
quinquennio  o  almeno  quattro  anni  dall'inizio   della   cessione
stipulata  per  un  decennio,  salvo   che   sia   stata   consentita
l'estinzione anticipata della precedente cessione, nel qual caso puo'
esserne contratta una nuova purche'  sia  trascorso  almeno  un  anno
dall'anticipata estinzione. 
  Qualora la  precedente  cessione  non  sia  estinta,  puo'  esserne
stipulata una  nuova  dopo  la  scadenza  dei  termini  previsti  nel
precedente comma con lo stesso o con altro istituto,  nei  limiti  di
somma e di durata stabiliti negli articoli 5, 6 e 23, ed a condizione
che  il  ricavato  della,  nuova  cessione  sia  destinato,  sino   a
concorrente quantita', all'estinzione della cessione in corso. 
  Anche prima  che  siano  trascorsi  due  anni  dall'inizio  di  una
cessione quinquennale, puo' essere contratta la  cessione  decennale,
quando questa si faccia per la prima volta, fermo restando  l'obbligo
di estinguere la precedente cessione.