(Testo Unico - Art. 40)
                              Art. 40. 
    (Effetti di una nuova cessione in rapporto alla precedente). 
 
  In caso di nuova  cessione,  al  primo  cessionario  e'  dovuta  la
restituzione della somma capitale ancora  non  rimborsata  oltre  gli
interessi pattuiti e maturati fino a  tutto  il  mese  nel  quale  si
effettua la restituzione, nonostante qualunque patto in contratto. 
  Il Fondo per il credito ai dipendenti dello  Stato  restituisce  la
quota del premio di garanzia a norma del terzo comma dell'art. 38. 
  Il mutuante deve pagare al primo cessionario il residuo suo credito
contemporaneamente al pagamento al mutuatario del ricavato netto del 
nuovo mutuo. 7 
  L'obbligo  della  garanzia  da  parte   del   Fondo   e   l'obbligo
dell'amministrazione di versare le quote di ammortamento del prestito
sono subordinati alla  condizione  che  l'istituto  mutuante  adempia
all'estinzione della precedente cessione.