(Testo Unico - Art. 41)
                              Art. 41. 
         (Obblighi degli istituti mutuanti verso il Fondo). 
 
  Gli istituti autorizzati a concedere prestiti, alla  fine  di  ogni
mese e, in ogni caso, non oltre  sessanta  giorni  dalla  data  della
concessione della garanzia devono versare al Fondo per il credito  ai
dipendenti dello Stato le ritenute  eseguite  a  norma  dell'art.  27
sull'importo dei mutui da essi concessi e  garantiti  dal  Fondo.  In
caso d'inadempimento, l'obbligo della garanzia da parte del  Fondo  e
l'obbligo dell'amministrazione di versare le  quote  di  ammortamento
del prestito rimangono sospesi.