(Testo Unico - Art. 42)
                              Art. 42. 
     (Nullita' di atti aventi per oggetto l'importo dei prestiti 
           Inefficacia di atti riguardanti quote cedute). 
 
  Sono nulli di pieno  diritto  i  sequestri,  i  pignoramenti  e  le
cessioni aventi per oggetto l'importo del prestito  che  il  mutuante
corrisponde all'impiegato o salariato, verso  cessione  di  quote  di
stipendio o salario. 
  Sono nulle del pari le procure e le  delegazioni  a  riscuotere  in
qualsiasi  forma  rilasciate  dall'impiegato  o  salariato   per   la
riscossione dell'importo del mutuo. 
  Sono inefficaci, rispetto allo Stato ed agli altri enti dai quali i
cedenti dipendono, i sequestri, i pignoramenti e le alienazioni delle
quote di stipendio o di salario cedute.