(Testo Unico - Art. 44)
                              Art. 44. 
(Perseguibilita' di somme dovute una volta tanto oltre gli assegni di
                            quiescenza). 
 
  Quando  l'impiegato  o  salariato  all'atto  della  cessazione  dal
servizio,  oltre  alla  pensione  od   altro   assegno   continuativo
equivalente, abbia diritto, a qualsiasi titolo, a percepire una somma
una   volta   tanto   dall'amministrazione   dalla   quale   dipende,
l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato  puo'
stabilire che tale somma  sia  ritenuta,  in  tutto  o  in  parte,  a
scomputo del debito per cessione.