(Testo Unico - Art. 49)
                              Art. 49. 
         (Contributi e rimborsi dovuti dal Fondo al Tesoro). 
 
  Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato versa  al  Tesoro
dello Stato, a titolo di contributi, distinte somme  da  determinarsi
annualmente con la legge di bilancio per: 
    a) stipendi al personale di ruolo; 
    b) spese di stampati e di cancelleria; 
    c) spese di manutenzione, illuminazione, riscaldamento,  pulizia,
provvista d'acqua  e  di  energia  elettrica  ai  locali  sede  della
gestione del Fondo. 
  Lo stesso Fondo deve rimborsare integralmente al  Tesoro  le  somme
erogate per spese di liti, per il funzionamento del Comitato  di  cui
all'art. 22 e di eventuali Commissioni, per indennita' di  viaggio  e
di  soggiorno,  o  per  missioni  inerenti  all'accertamento  e  alla
riscossione di somme dovute  al  Fondo,  per  premio  giornaliero  di
presenza,  per  compensi  di  lavoro  straordinario  e  per  compensi
speciali relativi a particolari esigenze di  servizio  a  favore  del
personale, per retribuzioni al personale avventizio e per altre spese
di amministrazione. 
  Nel bilancio della spesa del Ministero  del  tesoro  sono  iscritti
appositi capitoli, sui quali vengono  eseguiti  i  pagamenti  per  le
suddette spese. 
  Nel bilancio dell'entrata dello  Stato  e'  iscritto  uno  speciale
capitolo  con  stanziamento  corrispondenti  al  complesso  di  detti
capitoli del bilancio della spesa, al quale il Fondo deve versare  il
complesso dei contributi e rimborsi suddetti.