(Testo Unico - Art. 50)
                              Art. 50. 
              (Conti correnti del Fondo con il Tesoro). 
 
  E' istituito un conto corrente  infruttifero  presso  la  Tesoreria
centrale, intestato al Fondo  per  il  credito  ai  dipendenti  dello
Stato,  al  quale  affluiscono  i  versamenti  dovuti  al  Fondo  per
contributi, premi compensativi dei rischi, quote di  ammortamento  di
prestiti e per qualsiasi altro titolo. Dallo  stesso  conto  corrente
sono prelevate le somme occorrenti per somministrazioni  di  prestiti
concessi, riscatti di prestiti garantiti, concorsi e rimborsi  e  per
ogni altro titolo. 
  E'  istituito  presso  il  Tesoro  un  conto  corrente   fruttifero
intestato al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, al quale
sono versate le somme eccedenti le necessita' correnti.  Detto  conto
corrente frutta interesse  pari  alla  media  del  saggio  dei  buoni
ordinari del Tesoro.