(Testo Unico - Art. 8)
                               Art. 8. 
(Ufficiali e sottufficiali che sono considerati impiegati militari). 
 
  Si considerano impiegati militari ai sensi dell'art. 6: 
    a) gli ufficiali in servizio  permanente  effettivo  delle  varie
Forze armate e dei Corpi organizzati militarmente  a  servizio  dello
Stato. 
  Sono parificati agli ufficiali in servizio permanente effettivo gli
ufficiali invalidi o mutilati riassunti in  servizio  sedentario,  ed
inoltre, quelli i quali, avendo cessato di appartenere  ai  ruoli  di
servizio  permanente  effettivo,  siano  in  posizioni  speciali  con
trattamento economico ragguagliato allo stipendio  e  con  diritto  a
computare anche il periodo di durata di tali posizioni  nel  servizio
utile per il futuro assegno di riposo; 
    b) i sottufficiali in servizio continuativo delle Forze armate  e
dei Corpi organizzati militarmente di cui  sopra,  aventi  grado  non
inferiore a maresciallo ordinario o parificato.