(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 15)
                              Art. 15. 

 
  L'assemblea e' presieduta dal presidente in carica,  dell'Ordine  o
Collegio o, in caso di mancanza  od  assenza,  dal  consigliere  piu'
anziano di eta' fra i presenti all'adunanza. 
  I due sanitari piu' anziani di eta' e quello piu' giovane, presenti
all'assemblea   e   non   appartenenti   al   Consiglio,   esercitano
rispettivamente le funzioni di scrutatori e di segretario.