(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 16)
                              Art. 16. 

 
  Sono  eleggibili  tutti  gli   iscritti   nell'Albo,   compresi   i
consiglieri uscenti. 
  La votazione si effettua a mezzo di schede in  bianco,  munite  del
timbro dell'Ordine o Collegio, che vengono riempite con  i  nomi  dei
membri  da  eleggere  in  numero  corrispondente  a  quello  previsto
dall'art. 2 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233. 
  La elezione dei consiglieri avviene a maggioranza assoluta di  voti
ed a scrutinio segreto.