Art. 16. Sono eleggibili tutti gli iscritti nell'Albo, compresi i consiglieri uscenti. La votazione si effettua a mezzo di schede in bianco, munite del timbro dell'Ordine o Collegio, che vengono riempite con i nomi dei membri da eleggere in numero corrispondente a quello previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233. La elezione dei consiglieri avviene a maggioranza assoluta di voti ed a scrutinio segreto.