Art. 17. I sanitari che non intervengano all'adunanza possono partecipare alle elezioni, restituendo alla presidenza dell'Ordine o Collegio la scheda, riempita coi nomi dei membri da eleggere. La scheda, rinchiusa nella relativa busta, viene spedita, entro una seconda busta suggellata, su cui il sanitario appone la propria, firma, legalizzata dal sindaco, in esenzione da spesa. Il presidente dell'assemblea, prima della chiusura della votazione, rileva e fa constatare la integrita' delle buste e dei suggelli, la provenienza e la esistenza della firma legalizzata dell'elettore sopra ogni busta; quindi, lacerata la busta esterna, depone l'altra, senza aprirla, nell'urna, prendendo nota del nome dell'elettore, nell'elenco dei votanti.