(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 17)
                              Art. 17. 

 
  I sanitari che non intervengano  all'adunanza  possono  partecipare
alle elezioni, restituendo alla presidenza dell'Ordine o Collegio  la
scheda,  riempita  coi  nomi  dei  membri  da  eleggere.  La  scheda,
rinchiusa nella relativa busta,  viene  spedita,  entro  una  seconda
busta suggellata, su cui  il  sanitario  appone  la  propria,  firma,
legalizzata dal sindaco, in esenzione da spesa. 
  Il presidente dell'assemblea, prima della chiusura della votazione,
rileva e fa constatare la integrita' delle buste e dei  suggelli,  la
provenienza e la  esistenza  della  firma  legalizzata  dell'elettore
sopra ogni busta; quindi, lacerata la busta esterna, depone  l'altra,
senza aprirla, nell'urna,  prendendo  nota  del  nome  dell'elettore,
nell'elenco dei votanti.